LPT 2: il dibattito al Consiglio degli Stati sarà determinante

02.6.2022

LPT 2: il dibattito al Consiglio degli Stati sarà determinante 

Dopo un’approfondita analisi delle nuove proposte della CAPTE-S in merito alla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2), l’associazione promotrice dell’Iniziativa paesaggio conferma una valutazione sostanzialmente positiva. Alcune proposte di minoranza minacciano tuttavia l’indirizzo nel complesso positivo della revisione.  

La competente commissione del Consiglio degli Stati ha adottato lo scorso 11 maggio a destinazione della propria Camera nuove proposte per la seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2, 18.077) (comunicato stampa dell’11 maggio). La discussione in merito nel plenum del Consiglio degli Stati avrà luogo il 9 giugno. In una prima valutazione l’associazione promotrice dell’Iniziativa paesaggio ha accolto favorevolmente la nuova proposta che recepisce importanti obiettivi dell’iniziativa, tra cui segnatamente la stabilizzazione del numero di edifici nei comprensori non edificabili (comunicato stampa del 12 maggio). In seguito a un’approfondita analisi dei dettagli del disegno nel frattempo pubblicati incluse le diverse proposte di minoranza il giudizio rimane nel complesso positivo. Sarà tuttavia decisivo quale variante prevarrà in plenaria. Talune proposte di minoranza della commissione minacciano l’obiettivo della stabilizzazione delle superfici edificate fuori delle zone edificabili.  

Essenziale e positiva è la prevista integrazione dell’obiettivo di stabilizzazione nell’articolo 1 e l’attuazione dell’obiettivo tramite i piani direttori cantonali. Una minoranza, tuttavia, intende prevedere una deroga dall’obiettivo di stabilizzazione non solo per l’impermeabilizzazione del suolo considerata indispensabile per l’agricoltura, ma anche per l’impermeabilizzazione per attività turistiche (art. 1 cpv. 2bquater). Dal punto di vista dell’Iniziativa paesaggio, una tale eccezione va respinta, non da ultimo perché manca perfino una definizione chiara di cosa si debba intendere per attività turistiche.  

Per quanto riguarda l’articolo 8c (Contenuto del piano direttore nel settore delle zone di cui all’articolo 18bis – zone speciali nelle regioni di montagna le quali utilizzazioni non sono sommesse a compensazione), è auspicata l’adozione della versione della maggioranza della commissione, per cui il cosiddetto approccio territoriale (zone speciali fuori delle zone edificabili in cui possono essere ammesse anche utilizzazioni a ubicazione non vincolata) è limitato ai comprensori di montagna e vanno coinvolti i Comuni. La minoranza vorrebbe rinunciare a questa limitazione e dare inoltre ai Cantoni la possibilità di stabilire altri «comprensori speciali» in cui può essere autorizzato il cambiamento di utilizzazione a scopi abitativi di edifici agricoli in disuso. Ciò pregiudica il principio di separazione fra zone edificabili e zone non edificabili e va quindi respinto. Per quanto concerne l’attuazione dell’approccio territoriale l’associazione promotrice dell’Iniziativa paesaggio ritiene altresì importante che in merito all’articolo 18bis prevalga l’opinione di maggioranza. La maggioranza dà maggior peso al fatto che l’approccio territoriale dovrebbe portare a un miglioramento della situazione generale. Solo così è possibile assicurare che le misure di compensazione possano effettivamente contribuire al miglioramento della situazione complessiva.   

L’obiettivo di stabilizzazione come lettera morta? 

Una chiara minaccia per l’obiettivo di stabilizzazione proviene anche dalla proposta di minoranza riguardo all’articolo 8d che prevede la rinuncia a disposizioni a livello di piano direttore per il raggiungimento dell’obiettivo di stabilizzazione. In assenza di qualsivoglia possibilità di sanzione, l’obiettivo di stabilizzazione sarebbe destinato a rimanere lettera morta. 

Va respinta altresì l’opinione di minoranza relativa all’articolo 16a che vorrebbe considerare generalmente ammissibile in zona agricola l’agriturismo anche in assenza di una relazione con un’azienda agricola. Ciò significa dichiarare conforme alla zona attività economiche non agricole, il che appare problematico anche dal punto di vista del diritto della concorrenza. Anche l’opinione di maggioranza riguardo all’articolo 37a, che vuole consentire la demolizione, la sostituzione ed eventualmente l’ampliamento dell’offerta di ristorazione e alloggio secondo il diritto anteriore, va respinta. 

Come risulta dal paragramma del disegno di legge le minoranze sono in parte di peso. L’associazione promotrice dell’Iniziativa paesaggio attende quindi con grande interesse la discussione e le votazioni in Consiglio degli Stati il 9 giugno.

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