Spiegazioni giuridiche

Iniziativa popolare federale «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)»

Ai miglioramenti nelle zone edificabili…

Nel 2013 una chiara maggioranza della popolazione svizzera ha approvato la revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio. In questo modo è stata frenata l’eccessiva crescita delle costruzioni nelle zone edificabili, spesso dimensionate in modo sproporzionato. I cantoni e i comuni procedono ora all’esecuzione.

…si oppone la crescita sfrenata nelle zone non edificabili

La crescita si è però mantenuta all’esterno della zona edificabile: la già notevole quantità di edifici fuori zona (590.000) continua ad aumentare. Attualmente il 37% di tutte le superfici d’insediamento in Svizzera si trovano fuori delle zone edificabili. Contribuiscono a questo sviluppo le pratiche indul-genti di alcuni cantoni e le frequenti revisioni della legge promosse dal parlamento federale. Al mo-mento le camere federali si stanno nuovamente chinando su un progetto del Consiglio federale che intende facilitare le costruzioni fuori fona edificabile.
La cementificazione che avviene all’esterno delle zone edificabili è irritante e visibile agli occhi di tutti. È dannosa nei confronti dell’essere umano e della natura.

Stabilire finalmente limiti chiari anche alle costruzioni all’esterno della zona edificabile

L’iniziativa intende cambiare la situazione attuale: in sostanza, esige che si torni all’equilibrio della regolazione stabilita dalla legge sulla pianificazione del territorio del 1979, che consisteva in un buon compromesso. Ciò va stipulato in un nuovo articolo costituzionale:

Scoprite le spiegazioni dell’iniziativa in formato video

Testo dell’iniziativa    

Spiegazioni

 

Art. 75c Separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili

Il nuovo articolo costituzionale precisa il principio fondamentale di separazione dei comprensori.Il legislatore federale avrà quindi il dovere di limitare maggiormente l’attività edilizia, oggi particolarmente esuberante, che avviene all’esterno delle zone edificabili.

La Confederazione e i Cantoni assicurano la separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili.

La Confederazione e i Cantoni sono esplicitamente posti di fronte al dovere di separare i comprensori edificabili da quelli non edificabili. Oggi, per il parlamento federale questo concetto è spesso una mera professione di fede.

Provvedono affinché nei comprensori non edificabili il numero degli edifici e la superficie da essi occupata non aumentino.

Verrà posto un limite chiaro alla progressiva cementificazione della zona agricola: il numero degli edifici e la superficie da essi occupata non potranno più aumentare. L’esecuzione sarà agevole, poiché oggi molti edifici agricoli non sono più in uso e possono senz’altro essere rimossi. Rimane quindi un margine di manovra sufficiente per le nuove costruzioni realmente necessarie, ma non più per un numero indefinito.

In particolare si applicano i seguenti principi:

 

a.     i nuovi edifici e impianti devono essere necessari per l’agricoltura o altri fondati motivi ne vincolano l’ubicazione.

Le nuove costruzioni saranno autorizzate solo per l’esercizio dell’agricoltura e per le attività «vincolate all’ubicazione», ad esempio le stazioni di funivie o le infrastrutture quali strade e ferrovie. Queste non possono essere situate nella zona edificabile. La decennale giurisprudenza del Tribunale federale chiarifica ciò che va inteso in questo senso.

b.     gli edifici utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo non possono essere destinati a scopo abitativo.

Nel nostro paese esistono centinaia di migliaia di stalle e fienili che non servono più all’agricoltura moderna. L’iniziativa vieta di trasformarle in abitazioni – in particolare in case di vacanza. Le stalle e i fienili che costellano i nostri bei paesaggi turistici e naturali non devono fare l’oggetto della speculazione. A lungo termine, se cadono definitivamente in disuso e se non sono degni di tutela, dovranno scomparire.

c.     i cambiamenti di destinazione di edifici a favore di utilizzazioni commerciali extra-agricole non sono ammessi.

Il commercio va esercitato nelle zone edificabili. Le utilizzazioni commerciali extra-agricole non vanno più integrate in edifici agricoli in disuso. All’agricoltura non serve espandere le attività commerciali nella zona agricola, come lo consente oggi l’articolo legale. Ciò fa piuttosto aumentare i conflitti tra il commercio e l’agricoltura.

3 Gli edifici esistenti non utilizzati a scopi agricoli nei comprensori non edificabili non possono essere ampliati in modo sostanziale. Possono essere sostituiti con nuovi edifici soltanto se sono stati distrutti per cause di forza maggiore.

Oggi, gli innumerevoli edifici nella zona agricola possono essere ampliati o sostituiti da nuovi. In futuro ciò va impedito: la vecchia casa contadina non deve essere sostituita da una villetta di vacanza. Altrimenti vi è il pericolo che la zona agricola si trasformi subdolamente in zona edificabile.

Eccezioni al capoverso 2 lettere b e c sono ammesse se servono alla conservazione di edifici degni di protezione e dei loro dintorni. Eccezioni al capoverso 3 sono ammesse se comportano un miglioramento sostanziale della situazione generale locale per quanto riguarda la natura, il paesaggio e la cultura della costruzione.

Certe eccezioni sono inevitabili. L’iniziativa non le vuole vietare, si oppone solo agli eccessi attuali. Le trasformazioni di vecchi edifici agricoli in abitazioni rimangono ammissibili, purché questi edifici siano protetti come monumenti storici e purché la nuova utilizzazione, ad esempio per le vacanze, consenta di conservarli. Gli edifici esistenti possono inoltre essere sostituiti purché la situazione generale locale nei confronti della natura, del paesaggio e della cultura della costruzione ne risulti chiaramente migliorata. L’iniziativa non intende quindi impedire le migliorie.

5 La legge disciplina le modalità con cui i Cantoni riferiscono in merito all’esecuzione delle disposizioni del presente articolo.

I Cantoni saranno tenuti a riferire in merito alle loro pratiche di rilascio delle autorizzazioni. Si impedirà così di rilasciare le autorizzazioni in segreto.

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